Art. 1

In vigore dal 20 dic 2007
1.   L’applicazione dei dazi doganali all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99 , NC 1001 10 , NC 1002 00 00 , NC 1003 00 , NC 1005 90 00 e NC 1007 00 90 è sospesa fino al 30 giugno 2008 per tutte le importazioni soggette al dazio comune effettuate conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1784/2003, nonché per le importazioni effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti a norma dell’articolo 12 dello stesso regolamento. 2.   La Commissione può ripristinare i dazi doganali ai livelli e secondo le modalità di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 quando, per uno o più dei prodotti elencati al paragrafo 1, il prezzo fob, rilevato nei porti della Comunità, è inferiore al 180 % del prezzo d’intervento oppure, nel caso di prodotti per i quali non esiste un prezzo d’intervento, al 180 % di 101,3 EUR/t. 3.   Le modalità di applicazione del presente regolamento, ove necessario, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003.
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