Art. 1

Disposizioni generali

In vigore dal 19 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue: 1) l' è modificato come segue: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) “colture permanenti”, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41 ), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali.»; b) il testo seguente è inserito dopo la lettera k): «l) “vivai”, i vivai definiti all'allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione (*1), relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole. (*1)   GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.»;" 2) l'articolo 21 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Per gli investimenti nel settore degli ortofrutticoli, il termine di cui al primo comma è il 1o novembre 2007.»; b) Al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Per gli investimenti nel settore degli ortofrutticoli, il termine di cui al primo comma è il 1o novembre 2007.»; c) Al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «Per gli affitti a lungo termine nel settore degli ortofrutticoli, il termine di cui al primo comma è il 1o novembre 2007.»; 3) all'articolo 32, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «Fatto salvo l'articolo 33 del presente regolamento, qualora i nuovi Stati membri ai sensi dell', lettera g), del regolamento (CE) n. 1782/2003 abbiano incontrato difficoltà tecniche nel determinare i limiti di talune parcelle agricole in conseguenza del passaggio dal sistema di identificazione delle parcelle esistente alla data di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del suddetto regolamento al sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento, essi possono derogare al primo comma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per fissare al 30 giugno 2006 il riferimento alla data prevista per le domande di aiuto alla superficie per il 2003. Gli Stati membri in questione adottano le misure necessarie per evitare ogni incremento significativo della superficie totale ammissibile ai diritti di ritiro. La Bulgaria e la Romania sono tuttavia autorizzate a fissare tale data al 30 giugno 2007.»; 4) il seguente capitolo 6 quater è inserito prima del capitolo 7: «CAPITOLO 6 quater INSERIMENTO DEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO Articolo 48 septies Disposizioni generali 1.   Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto e della fissazione del loro importo nell'ambito dell'inserimento del settore degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico, il disposto degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica fatte salve le norme stabilite all'articolo 48 octies del presente regolamento e, qualora lo Stato membro abbia fatto ricorso all'opzione prevista all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le norme stabilite all'articolo 48 nonies del presente regolamento. 2.   Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004, per attribuire i diritti all'aiuto derivanti dall'inserimento del settore degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico, gli Stati membri possono iniziare l'identificazione degli agricoltori ammissibili a partire dal 1o gennaio 2008. 3.   Se del caso, l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica al valore di tutti i diritti all'aiuto esistenti prima dell'inserimento del sostegno a favore degli ortofrutticoli e agli importi di riferimento calcolati per il sostegno a favore degli ortofrutticoli. 4.   La percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si applica agli importi di riferimento corrispondenti ai prodotti del settore degli ortofrutticoli integrati nel regime di pagamento unico. 5.   Il periodo quinquennale di cui all'articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non ricomincia a decorrere per i diritti all'aiuto provenienti dalla riserva nazionale, il cui importo è stato ricalcolato o maggiorato ai sensi degli articoli 48 octies e 48 nonies del presente regolamento. 6.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, degli articoli da 12 a 17, dell'articolo 20 e dell'articolo 27 del presente regolamento al settore degli ortofrutticoli, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l'anno di determinazione, da parte dello Stato membro, degli importi e degli ettari ammissibili di cui all'allegato VII, punto M, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenuto conto del periodo transitorio facoltativo di tre anni di cui al terzo comma del punto suddetto. Articolo 48 octies Disposizioni specifiche 1.   Se, alla data limite per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto fissata conformemente all'articolo 12 del presente regolamento, un agricoltore non possiede diritti all'aiuto o possiede soltanto diritti di ritiro o diritti sottoposti a condizioni particolari, egli riceve diritti all'aiuto calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il settore degli ortofrutticoli. Il disposto del primo comma si applica anche se l'agricoltore ha preso in affitto diritti all'aiuto tra il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e l'anno dell'inserimento del settore degli ortofrutticoli. 2.   Se un agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati diritti all'aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto fissato conformemente all'articolo 12 del presente regolamento, il valore e il numero dei diritti all'aiuto in suo possesso sono ricalcolati nel modo seguente: a) il numero dei diritti all'aiuto è uguale al numero dei diritti all'aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai; b) il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all'aiuto che detiene e dell'importo di riferimento, calcolato a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il sostegno a favore degli ortofrutticoli, per il numero di diritti determinato in applicazione della lettera a) del presente comma. Nel calcolo di cui al presente paragrafo non vanno compresi i diritti di ritiro e i diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari. 3.   I diritti all'aiuto ceduti in affitto prima del termine per la presentazione delle domande di pagamento unico fissato conformemente all'articolo 12 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2. Tuttavia, i diritti all'aiuto ceduti in affitto prima del 15 maggio 2004 in forza di una clausola relativa ai contratti privati di cui all'articolo 27 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2 solo se le condizioni di affitto possono essere aggiornate. Articolo 48 nonies Attuazione regionale 1.   Se uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all'aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili assegnati agli ortofrutticoli, alle patate da consumo e ai vivai, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Il valore dei diritti all'aiuto è calcolato conformemente all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del suddetto regolamento. Il primo anno di applicazione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, del suddetto regolamento è il 2008. 2.   In deroga al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono determinare il numero supplementare di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente al punto M dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai.»; 5) Prima dell'articolo 50 è inserito il seguente articolo 49 ter: «Articolo 49 ter Inserimento degli ortofrutticoli Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al massimo entro il 1o novembre 2008, la decisione da essi adottata in merito alle opzioni previste all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartendo i dati per prodotto, anno e, se del caso, regione.»
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