Art. 2
Registro dell’apparecchiatura
In vigore dal 19 dic 2007
Registro dell’apparecchiatura
1. L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito denominato «il registro dell’apparecchiatura».
2. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o le pompe di calore è indicata nel registro dell’apparecchiatura.
3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria o della pompa di calore non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale certificato.
4. Una volta individuata la causa della perdita, questa viene inserita nel registro dell’apparecchiatura.
Storico versioni
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