Art. 2
Disposizione transitoria
In vigore dal 18 dic 2007
Disposizione transitoria
Le disposizioni stabilite dal presente regolamento si applicano alle sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello europeo a partire dall’esercizio finanziario 2008.
Per l’esercizio finanziario 2008 le domande di finanziamento di fondazioni politiche a livello europeo a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2004/2003 riguardano esclusivamente i costi ammissibili sostenuti dopo il 1o settembre 2008.
I partiti politici a livello europeo che abbiano debitamente presentato domanda di sovvenzione per il 2008 possono, entro il 28 marzo 2008, presentare una domanda supplementare di finanziamento, basata sulle modifiche introdotte dal presente regolamento e, se del caso, un domanda di sovvenzione per la fondazione politica a livello europeo ad essi affiliata. Il Parlamento europeo adotta le pertinenti misure di esecuzione.
Storico versioni
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