Art. 2
Registro del sistema
In vigore dal 18 dic 2007
Registro del sistema
1. L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito «il registro del sistema».
2. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio è indicata nel registro del sistema.
3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale certificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1497:oj#art-2