Art. 2

Registro del sistema

In vigore dal 18 dic 2007
Registro del sistema 1.   L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito «il registro del sistema». 2.   La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio è indicata nel registro del sistema. 3.   Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale certificato.
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