Art. 1
In vigore dal 17 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 21/2004 è modificato come segue:
1)
il primo comma dell'articolo 9, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. A partire dal 31 dicembre 2009, l’identificazione elettronica, secondo gli orientamenti di cui al paragrafo 1 e ai sensi delle pertinenti disposizioni della sezione A dell’allegato, è obbligatoria per tutti gli animali.»;
2)
l'articolo 9, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Prima del 31 dicembre 2009, gli Stati membri possono introdurre l’uso obbligatorio dell’identificazione elettronica per gli animali nati sul loro territorio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:1560:oj#art-1