Art. 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 41/2007
In vigore dal 17 dic 2007
Modifiche del regolamento (CE) n. 41/2007
Il regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato come segue:
1)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Limiti di accesso
1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.
2. Le attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:
Zona sud-occidentale
1.
63° 12′ N e 23° 05′ O attraverso 62° 00′ N e 26° 00′ O;
2.
62° 58′ N e 22° 25′ O;
3.
63° 06′ N e 21° 30′ O;
4.
63° 03′ N e 21° 00′ W di lì 180° 00′ S;
Zona sud-orientale
1.
63° 14′ N e 10° 40′ O;
2.
63° 14′ N e 11° 23′ O;
3.
63° 35′ N e 12° 21′ O;
4.
64° 00′ N e 12° 30′ O;
5.
63° 53′ N e 13° 30′ O,
6.
63° 36′ N e 14° 30′ O,
7.
63° 10′ N e 17° 00′ O di lì 180° 00′ S.»;
2)
gli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC e III del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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