Art. 1

In vigore dal 17 dic 2007
Il regolamento (CEE) n. 3491/90 è modificato come segue: 1) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per le importazioni originarie del Bangladesh e limitatamente ai quantitativi indicati all’, il dazio all’importazione di riso di cui ai codici NC 1006 10 (escluso il codice 1006 10 10 ), 1006 20 e 1006 30 è pari: — per il risone di cui al codice NC 1006 10 , escluso il codice NC 1006 10 10 , ai dazi doganali stabiliti nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR, — per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , al dazio stabilito in applicazione dell’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (*1), diminuito del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR, — per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 , al dazio stabilito in applicazione dell’articolo 11 quater del regolamento (CE) n. 1785/2003, diminuito di un importo fisso di 16,78 EUR e, quindi, del 50 % e di un importo fisso di 6,52 EUR. (*1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006.»;" 2) l’, paragrafo 1, è modificato come segue: a) al primo comma il termine «prelievo» è sostituito da «dazio all’importazione»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente testo: «La conversione dei quantitativi riferentisi a fasi di lavorazione del riso diverse dalla fase del riso semigreggio si attua applicando i tassi di conversione di cui all’ del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (4)»; 3) la nota a piè di pagina 4 è modificata come segue: «(4) GU 204 del 24.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 (GU L 202 del 27.7.1988, pag. 41).»; 4) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1785/2003.»
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