Art. 1
In vigore dal 17 dic 2007
All’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1605/2002 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, un partito politico a livello europeo realizza un’eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all’esercizio successivo una parte di tale eccedenza sino al massimo al 25 % delle entrate totali di quell’esercizio, in deroga al divieto del fine di lucro di cui al paragrafo 2, a condizione che detta parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.
Ai fini della verifica del rispetto del divieto del fine di lucro, non sono prese in considerazione le risorse proprie, in particolare le donazioni e le quote di adesione versate dai membri, inserite nella contabilità annuale di un partito politico a livello europeo, che eccedono il 15 % dei costi ammissibili a carico del beneficiario.
Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano se le riserve finanziarie di un partito politico a livello europeo superano il 100 % delle sue entrate annue medie.»
Storico versioni
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