Art. 4

Posizione dell’etichetta

In vigore dal 17 dic 2007
Posizione dell’etichetta 1.   Oltre che nei punti indicati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006, le etichette possono anche essere collocate sui marchi o sulle etichette di informazione del prodotto esistenti o accanto ad essi, o accanto ai punti di accesso per la manutenzione. 2.   Per i prodotti e le apparecchiature di condizionamento dell’aria e per le pompe di calore costituiti da unità interne ed esterne distinte collegate dal tubo del refrigerante, le informazioni dell’etichetta sono collocate sulla parte dell’apparecchiatura inizialmente caricata con il refrigerante.
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Posizione dell’etichetta (Art. 4 Regolamento (UE) 2007/1494) — Testo vigente | Portale Normativo