Art. 4
Posizione dell’etichetta
In vigore dal 17 dic 2007
Posizione dell’etichetta
1. Oltre che nei punti indicati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006, le etichette possono anche essere collocate sui marchi o sulle etichette di informazione del prodotto esistenti o accanto ad essi, o accanto ai punti di accesso per la manutenzione.
2. Per i prodotti e le apparecchiature di condizionamento dell’aria e per le pompe di calore costituiti da unità interne ed esterne distinte collegate dal tubo del refrigerante, le informazioni dell’etichetta sono collocate sulla parte dell’apparecchiatura inizialmente caricata con il refrigerante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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