Art. 1

In vigore dal 17 dic 2007
Nell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90 è aggiunto il comma seguente: «Qualora applichi il secondo comma, lo Stato membro può scegliere di sostituire la percentuale del 5 % per ufficio doganale con una percentuale del 5 % per l'insieme del suo territorio. Prima di applicare o cessare di applicare quanto disposto nel presente comma, lo Stato membro ne informa la Commissione.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2008/14 — Testo vigente | Portale Normativo