Art. 1

In vigore dal 13 dic 2007
In deroga all'articolo 49, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2007/2008 la Bulgaria può disporre che i produttori che non superano una produzione di 7 500 hl, ottenuta da loro stessi nei propri impianti individuali, possano assolvere l'obbligo di consegna dei sottoprodotti alla distillazione ritirando tali prodotti sotto controllo.
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