Art. 1
In vigore dal 13 dic 2007
In deroga all’articolo 49, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2007/08 gli Stati membri possono disporre, per tutto il loro territorio o per parte di esso, che i produttori che non superano una produzione di 100 hl, ottenuta da loro stessi nei propri impianti individuali, possano assolvere l’obbligo di consegna dei sottoprodotti alla distillazione ritirando tali prodotti sotto controllo.
Storico versioni
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