Art. 8
Sanzioni
In vigore dal 11 dic 2007
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2008 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.
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