Art. 1
In vigore dal 10 dic 2007
1. Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati all’allegato I e originari della Repubblica del Kazakstan.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato all’allegato I.
3. La classificazione dei prodotti di cui all’allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4).
4. L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 è determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
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