Art. 3

In vigore dal 10 dic 2007
1.   In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (9) della Commissione, l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi summenzionati, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 2.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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