Art. 2
In vigore dal 10 dic 2007
L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un documento di trasporto e di una prova dell'origine preferenziale, entrambi rilasciati in Egitto e relativi alle partite in questione, in conformità alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra.
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