Art. 1
Gara permanente
In vigore dal 6 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:
1)
nel titolo III, il capo IV è modificato come segue:
a)
nella sottosezione III, gli articoli 92, 93 e 94 quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 92
Gara permanente
1. È indetta una gara permanente relativa all'alcole da utilizzare esclusivamente sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità.
2. A tal fine è pubblicato un bando di gara permanente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 92 bis
Gare parziali
1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento procede a gare parziali. A tal fine l'organismo d'intervento pubblica un bando di gara e ne garantisce un'adeguata pubblicità, in particolare mediante affissione nella propria sede e pubblicazione sul suo sito web o sul sito web del ministero competente.
2. Nel bando di gara sono indicati in particolare il termine e il luogo di presentazione delle offerte. Ogni gara parziale verte su un quantitativo massimo di 100 000 ettolitri.
3. Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese alle ore 13 (ora di Bruxelles). In luglio e in dicembre non sono presentate offerte.
4. La prima gara parziale si svolge nel mese successivo a quello di pubblicazione del bando di gara permanente.
5. Ogni Stato membro le cui scorte di alcole vinico comunitario siano pari o superiori a 100 000 ettolitri è tenuto a indire una gara parziale ai sensi del presente articolo.
Articolo 93
Bando di gara parziale
Per i quantitativi di alcole che detiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 2, l'organismo d'intervento indica:
a)
le modalità specifiche della gara nonché l'ubicazione dei depositi nei quali è immagazzinato l'alcole destinato alla vendita;
b)
il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, oggetto della gara parziale;
c)
le partite;
d)
le condizioni di pagamento;
e)
le modalità per ottenere i campioni;
f)
l'importo della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 94, paragrafo 1, primo comma, e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 94 quater, paragrafo 3.
Articolo 93 bis
Riconoscimento delle imprese
1. L'alcole è aggiudicato a imprese stabilite nella Comunità e deve essere utilizzato per gli scopi previsti all'articolo 92.
2. Ai fini dell'aggiudicazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri conferiscono il riconoscimento a imprese che ritengono ammissibili e che hanno presentato una domanda corredata della seguente documentazione:
a)
una dichiarazione dell'impresa di essere in grado di utilizzare almeno 50 000 ettolitri di alcole all'anno;
b)
la sede amministrativa dell'impresa;
c)
il nome e l'indirizzo degli impianti in cui l'alcole è trasformato in alcole assoluto, con indicazione della loro capacità di trasformazione annua;
d)
una copia dell'autorizzazione, rilasciata dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, per l'esercizio degli impianti suddetti;
e)
l'impegno dell'impresa a garantire che l'acquirente finale dell'alcole utilizzi quest'ultimo esclusivamente come bioetanolo, per la produzione di carburante nella Comunità.
3. Il riconoscimento rilasciato in uno Stato membro è valido per tutta la Comunità.
4. Sono considerate riconosciute ai fini del presente regolamento le imprese riconosciute al 9 dicembre 2007.
5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualsiasi nuovo riconoscimento o revoca del riconoscimento, indicando la data esatta della decisione.
6. La Commissione mette immediatamente a disposizione degli Stati membri dopo ogni modifica l'elenco aggiornato delle imprese riconosciute.
Articolo 93 ter
Disposizioni relative all'alcole
L'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie affinché l'alcole delle cisterne poste in vendita non possa più subire alcuno spostamento fino al rilascio di un apposito buono di ritiro, tranne in caso di sostituzione decisa dall'organismo d'intervento per motivi logistici a condizioni da stabilire chiaramente nel bando di gara parziale.
Articolo 93 quater
Presentazione delle offerte
1. Le imprese riconosciute alla data di pubblicazione del bando di gara parziale e interessate partecipano alla gara parziale consegnando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento che detiene l'alcole dietro rilascio di una ricevuta oppure inviandola all'organismo d'intervento con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta dietro rilascio di una ricevuta.
2. L'offerente non può presentare più di un'offerta per ciascuna partita. Qualora egli presenti più offerte per partita, nessuna di queste è ammissibile.
Articolo 94
Disposizioni relative alle offerte
1. Per poter essere ammessa, nel momento in cui è presentata l'offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento interessato detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol.
A tal fine, gli organismi d'intervento interessati rilasciano immediatamente agli offerenti un attestato di avvenuto deposito della cauzione di partecipazione per i quantitativi di pertinenza di ciascun organismo d'intervento.
2. Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, la costituzione della cauzione di buona esecuzione e il pagamento del prezzo rappresentano esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.
Articolo 94 bis
Comunicazioni relative alle offerte
1. Il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 3, gli organismi d'intervento comunicano alla Commissione le partite e i prezzi proposti dagli offerenti nonché il quantitativo di alcole che compone ciascuna partita. Gli organismi d'intervento indicano inoltre le offerte rifiutate ed, eventualmente, i motivi di tale rifiuto.
2. Gli organismi d'intervento trasmettono tali informazioni ai servizi della Commissione sotto forma di elenco anonimo.
3. Se non vengono presentate offerte gli organismi d'intervento ne informano la Commissione entro lo stesso termine.
Articolo 94 ter
Seguito dato alle offerte
1. In base alle offerte presentate la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, decide se dare o non dare seguito alle offerte.
2. Quando dà seguito alle offerte, la Commissione accetta l'offerta più conveniente per partita e fissa il prezzo di vendita di ciascuna partita. Qualora per una data partita siano state presentate più offerte a tale prezzo, l'organismo d'intervento aggiudica il quantitativo di cui trattasi ripartendolo tra gli offerenti interessati, con il loro accordo, oppure mediante sorteggio.
3. La Commissione notifica le decisioni adottate a norma del presente articolo agli Stati membri e agli organismi d'intervento detentori di alcole ai quali sono state presentate offerte.
4. La Commissione pubblica i risultati della gara in forma semplificata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 94 quater
Dichiarazione di aggiudicazione
1. L'organismo d'intervento informa immediatamente gli offerenti, per iscritto e con ricevuta di ritorno, circa l'esito dell'offerta.
2. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento rilascia a ciascun aggiudicatario una dichiarazione di aggiudicazione attestante che l'offerta è stata accolta.
3. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, ciascun aggiudicatario fornisce la prova di aver costituito, presso l'organismo d'intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione di 40 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol, destinata a garantire l'utilizzazione di tutto l'alcole aggiudicato ai fini previsti all'articolo 92.
Articolo 94 quater bis
Comunicazione alla Commissione
Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della decisione di cui all'articolo 94 ter, paragrafo 3, l'organismo d'intervento comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'offerente corrispondente a ciascuna delle offerte presentate.
Articolo 94 quinquies
Ritiro dell'alcole
1. L'organismo d'intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario concordano un calendario previsionale per lo scaglionamento dei ritiri.
2. L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento del corrispondente quantitativo. Il quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100 % vol.
Il buono di ritiro è rilasciato per un quantitativo minimo di 1 500 ettolitri, ad eccezione dell'ultimo ritiro in ogni Stato membro.
Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato. Il termine per il ritiro non può superare gli otto giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di rilascio del buono di ritiro. Tuttavia, ove il buono di ritiro verta su un quantitativo superiore a 25 000 ettolitri, il termine può essere superiore a otto giorni, ma non superiore a quindici giorni.
3. La proprietà dell'alcole oggetto di un buono di ritiro è trasferita alla data indicata nel buono stesso, la quale non può essere posteriore alla data di validità del buono, e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino in tale data. Da questo momento l'acquirente si assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per l'alcole non ritirato.
4. Il ritiro materiale dell'alcole deve essere portato a termine entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui all'articolo 94 quater, paragrafo 1.
5. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.
Articolo 94 sexies
Svincolo della cauzione di partecipazione
La cauzione di cui all'articolo 94, paragrafo 1, è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.»;
b)
nella sottosezione IV, gli articoli 95 e 96 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 95
Disposizioni relative alle vendite pubbliche di alcole
1. Ai fini della redazione dei regolamenti di apertura di vendita pubblica dell'alcole, la Commissione invia agli Stati membri interessati una richiesta di informazioni concernenti:
a)
il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, che può essere messo in vendita;
b)
il tipo di alcole in questione;
c)
la qualità degli alcoli, precisando un limite massimo e minimo per le caratteristiche di cui all'articolo 96, paragrafo 4, lettera d), punti i) e ii).
Entro dodici giorni dal ricevimento di questa richiesta, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'ubicazione e i riferimenti precisi delle diverse cisterne di alcole che possiedono le caratteristiche qualitative richieste per un quantitativo globale pari almeno al quantitativo di alcole di cui al primo comma, lettera a).
2. Una volta effettuata la comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 1, secondo comma, l'alcole delle cisterne in questione non può più essere spostato sino al rilascio di un apposito buono di ritiro.
L'alcole delle cisterne che non figurano nei relativi bandi di vendita pubblica o che non sono designate nella decisione della Commissione di cui agli articoli da 83 a 93 non è più soggetto a tale divieto.
L'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 1 può essere sostituito con un alcole dello stesso tipo dagli organismi d'intervento che lo detengono, oppure mescolato con altri alcoli consegnati all'organismo d'intervento fino al rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per ragioni logistiche. Gli organismi d'intervento degli Stati membri informano la Commissione della sostituzione dell'alcole.
Articolo 96
Condizioni relative alle partite
1. L'alcole è smerciato in partite.
2. Una partita è costituita da un quantitativo di alcole di qualità sufficientemente omogenea, che può essere ripartito in più cisterne e in più luoghi.
3. Ad ogni partita è assegnato un numero. Nella numerazione delle partite le cifre sono precedute dalle lettere “CE”.
4. Ciascuna partita è oggetto di una descrizione. Tale descrizione indica come minimo:
a)
l'ubicazione della partita, compreso il riferimento che consente di identificare la cisterna o le cisterne in cui è contenuto l'alcole e la quantità di alcole contenuta in ciascuna cisterna;
b)
il quantitativo totale espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol. Questo quantitativo, non superiore a 50 000 ettolitri, è calcolato con un'approssimazione dell'1 %;
c)
il titolo alcolometrico minimo, espresso in % vol, per ogni cisterna;
d)
se possibile, la qualità della partita, precisando un limite inferiore e un limite superiore dei valori seguenti:
i)
l'acidità, espressa in grammi di acido acetico per ettolitro di alcole a 100 % vol;
ii)
il tenore di metanolo, in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol;
e)
il riferimento alla misura d'intervento che è all'origine della produzione di alcole, con l'indicazione dell'articolo pertinente del regolamento (CE) n. 1493/1999.»;
2)
all'articolo 101, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fatto salvo il paragrafo 1, se l'alcole è smerciato per uso esclusivo nel settore dei carburanti nei paesi terzi, i controlli destinati ad accertarne l'effettivo utilizzo sono realizzati fino al momento in cui esso viene miscelato con un denaturante nel paese di destinazione.
Per lo smaltimento dell'alcole da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità i controlli sono realizzati fino al momento del ricevimento dell'alcole da parte di un'impresa riconosciuta ai sensi dell'articolo 93 bis.
Nei casi previsti al primo e al secondo comma, l'alcole deve rimanere sotto la sorveglianza di un organismo ufficiale che ne garantisca l'utilizzo nel settore dei carburanti, in applicazione di uno speciale regime fiscale che impone tale utilizzo finale.»;
3)
l'articolo 102 è sostituito dal seguente:
«Articolo 102
Ricorso ad una società di sorveglianza
Il bando di gara parziale di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, può prevedere il ricorso ai servizi di una società di sorveglianza internazionale per la verifica della buona esecuzione della gara e in particolare della destinazione e/o dell'utilizzazione finale dell'alcole. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario, così come quelle sostenute per le analisi e i controlli effettuati in applicazione dell'articolo 99 del presente regolamento.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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