Art. 2

In vigore dal 5 dic 2007
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 e dell’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali a prendere le opportune disposizioni per registrare i) tutti i tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli diversi da quelli di cui all’ del regolamento (CE) n. 2074/2004, dichiarati al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305 10 00 32 e 8305 10 00 39), originari della Repubblica popolare cinese e ii) tutti i tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli dichiarati al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305 10 00 12, 8305 10 00 22 e 8305 10 00 32) spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no. La registrazione scade 9 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Con apposito regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultano aver eluso i dazi antidumping.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2007/1434 — Testo vigente | Portale Normativo