Art. 1

In vigore dal 4 dic 2007
Nell’allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001, al punto 2.3 è aggiunta la lettera f) seguente: «f) se la frequenza dell’allelo ARR nella razza o nell’allevamento è bassa o se ciò è ritenuto necessario per evitare l’allevamento in consanguineità, gli Stati membri possono decidere di differire la distruzione degli animali di cui alla lettera b), punti i) e ii), per un massimo di cinque anni riproduttivi.»
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