Art. 1

In vigore dal 4 dic 2007
L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga al disposto dell’articolo 24, uno Stato membro può consentire a che il titolo: a) venga depositato presso l’organismo emittente o l’autorità responsabile del pagamento della restituzione; b) nei casi in cui si applica l’articolo 19, venga conservato nella base di dati dell’organismo emittente o dell’autorità responsabile del pagamento della restituzione.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Lo Stato membro determina l’autorità competente per l’imputazione e la vidimazione del titolo. Tuttavia, l’imputazione e la convalida e vidimazione del titolo si considerano ugualmente effettuate qualora: a) sussista un documento generato tramite computer, il quale specifichi i quantitativi esportati; siffatto documento deve essere allegato al titolo e con esso classificato; b) i quantitativi esportati sono stati introdotti in una base di dati elettronica ufficiale dello Stato membro interessato e vi è un link tra queste informazioni e il titolo elettronico; gli Stati membri possono decidere di archiviare queste informazioni utilizzando la versione cartacea dei documenti elettronici. Si considera come data dell’imputazione la data di accettazione della dichiarazione di cui all’articolo 24, paragrafo 1.»
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