Art. 2
In vigore dal 4 dic 2007
La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:
1)
l’articolo 7 è modificato come segue:
a)
alla lettera a), l’importo «137 000 EUR» è sostituito da «133 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;
c)
alla lettera c), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;
2)
l’articolo 8, primo comma, è modificato come segue:
a)
alla lettera a), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;
3)
all’articolo 56, l’importo «EUR 5 278 000» è sostituito da «EUR 5 150 000»;
4)
all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;
5)
l’articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:
a)
alla lettera a), l’importo «137 000 EUR» è sostituito da «133 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;
c)
alla lettera c), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1422:oj#art-2