Art. 1

In vigore dal 4 dic 2007
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese (incluso il ferro-silico-manganese) di cui ai codici NC 7202 30 00 ed ex 8111 00 11 (codice TARIC 8111 00 11 10), originario della RPC e del Kazakstan. 2.   Le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima del dazio, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: Paese Produttore Aliquota dei dazi Kazakstan Tutte le società 6,5  % RPC Tutte le società 8,2  % 3.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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