Art. 1
In vigore dal 29 nov 2007
Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:
1)
nell’, è aggiunto il seguente paragrafo alla fine:
«Ai fini del presente regolamento, i termini “istituto di moneta elettronica” e “moneta elettronica” hanno lo stesso significato dell’, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (*1).
(*1)
GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.»;"
2)
nell’, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Fatta salva la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (*2) e l’ del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (*3), le BCN, alle condizioni specificate nei paragrafi da 2 a 4 dell’allegato III, possono concedere deroghe a singoli istituti di moneta elettronica. Le BCN si accertano per tempo che le condizioni riportate nel paragrafo 2 dell’allegato III siano soddisfatte ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe. La BCN che concede tale deroga, ne informa la BCE.
(*2)
GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1."
(*3)
GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.»;"
3)
l’allegato I è modificato in conformità degli allegati I e II del presente regolamento;
4)
l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento;
5)
l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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