Art. 1
In vigore dal 29 nov 2007
L’esportazione di rifiuti destinati al recupero di cui all’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione a norma dell’articolo 36 dello stesso non è vietata, verso determinati paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell’OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, è soggetta alle procedure stabilite in allegato.
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