Art. 1

In vigore dal 28 nov 2007
Per la campagna di commercializzazione 2007/08, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente: — per la Danimarca: 73 tonnellate, — per la Grecia: 0 tonnellate, — per l’Irlanda: 0 tonnellate, — per l’Italia: 364 tonnellate, — per il Lussemburgo: 0 tonnellate.
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