Art. 1
In vigore dal 28 nov 2007
Per la campagna di commercializzazione 2007/08, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente:
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per la Danimarca: 73 tonnellate,
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per la Grecia: 0 tonnellate,
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per l’Irlanda: 0 tonnellate,
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per l’Italia: 364 tonnellate,
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per il Lussemburgo: 0 tonnellate.
Storico versioni
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