Art. 9

Trasmissione dei dati

In vigore dal 26 nov 2007
Trasmissione dei dati Quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, secondo quanto previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
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