Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 26 nov 2007
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») e alle navi battenti bandiera dei paesi terzi, e registrate in tali paesi, operanti nel Mar Baltico.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.
Storico versioni
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