Art. 7

In vigore dal 26 nov 2007
1.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all’ del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
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