Art. 1
In vigore dal 26 nov 2007
Il regolamento (CE) n. 889/2005 è così modificato:
1)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1. In deroga all’, le autorità competenti, indicate nei siti web specificati nell'allegato, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la prestazione di:
a)
assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad essere utilizzati dalla missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'RDC (“MONUC”) o ad aiutare la MONUC;
b)
assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad essere utilizzati da unità dell’esercito e della polizia dell'RDC o ad aiutare dette unità purché:
i)
abbiano portato a termine il processo di integrazione, oppure
ii)
operino rispettivamente sotto il comando dello stato maggiore integrato delle forze armate o della polizia nazionale dell'RDC oppure
iii)
siano in fase di integrazione nel territorio dell'RDC al di fuori delle province del nord e sud Kivu e del distretto dell'Ituri;
c)
assistenza tecnica approvata dal governo dell'RDC e destinata esclusivamente ad essere utilizzata da unità dell’esercito e della polizia dell'RDC in fase di integrazione nelle province del nord e sud Kivu e nel distretto dell'Ituri, purché l'assistenza o i servizi in questione siano stati notificati preventivamente al comitato per le sanzioni, nonché
d)
assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché la prestazione dell’assistenza tecnica o dei servizi in questione sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni.
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 2 bis
Il divieto di cui all', lettera b), non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;
3)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 6 bis
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le indicano nei siti web elencati nell'allegato.
2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente articolo e la informano di ogni eventuale successivo cambiamento.»;
4)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;
d)
a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;
e)
a tutte le persone giuridiche, entità od organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.»;
5)
l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1377:oj#art-1