Art. 1

In vigore dal 26 nov 2007
Il regolamento (CE) n. 889/2005 è così modificato: 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   In deroga all’, le autorità competenti, indicate nei siti web specificati nell'allegato, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la prestazione di: a) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad essere utilizzati dalla missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'RDC (“MONUC”) o ad aiutare la MONUC; b) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad essere utilizzati da unità dell’esercito e della polizia dell'RDC o ad aiutare dette unità purché: i) abbiano portato a termine il processo di integrazione, oppure ii) operino rispettivamente sotto il comando dello stato maggiore integrato delle forze armate o della polizia nazionale dell'RDC oppure iii) siano in fase di integrazione nel territorio dell'RDC al di fuori delle province del nord e sud Kivu e del distretto dell'Ituri; c) assistenza tecnica approvata dal governo dell'RDC e destinata esclusivamente ad essere utilizzata da unità dell’esercito e della polizia dell'RDC in fase di integrazione nelle province del nord e sud Kivu e nel distretto dell'Ituri, purché l'assistenza o i servizi in questione siano stati notificati preventivamente al comitato per le sanzioni, nonché d) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché la prestazione dell’assistenza tecnica o dei servizi in questione sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni. 2.   Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis Il divieto di cui all', lettera b), non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»; 3) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis 1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le indicano nei siti web elencati nell'allegato. 2.   Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente articolo e la informano di ogni eventuale successivo cambiamento.»; 4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità; d) a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro; e) a tutte le persone giuridiche, entità od organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.»; 5) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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