Art. 1
In vigore dal 23 nov 2007
1. È effettuato un controllo di laboratorio per verificare la conformità delle importazioni nella Comunità di residui della fabbricazione di amido di granturco del codice NC 2309 90 20 in provenienza dagli Stati Uniti rispetto alla definizione delle merci contrassegnate con tale codice, qualora non siano scortate da un certificato rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e da un certificato rilasciato dall’industria statunitense della macinazione a umido secondo i modelli riportati nell’allegato I.
2. Le partite provenienti dagli Stati Uniti scortate dai due certificati di cui al paragrafo 1 sono soggette alle consuete misure di controllo all’importazione.
Storico versioni
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