Art. 2
In vigore dal 22 nov 2007
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:
Categoria di pesca
Tipo di nave
Stato membro
Licenze
Pesca del tonno
Pescherecci con reti a circuizione
Spagna
23
Francia
20
Italia
1
Pesca del tonno
Pescherecci con palangari
Spagna
23
Francia
11
Portogallo
9
Regno Unito
2
Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di altri Stati membri.
Storico versioni
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