Art. 2

In vigore dal 22 nov 2007
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo: Categoria di pesca Tipo di nave Stato membro Licenze Pesca del tonno Pescherecci con reti a circuizione Spagna 23 Francia 20 Italia 1 Pesca del tonno Pescherecci con palangari Spagna 23 Francia 11 Portogallo 9 Regno Unito 2 Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di altri Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1446:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2007/1446 — Testo vigente | Portale Normativo