Art. 1
In vigore dal 22 nov 2007
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 20 novembre 2007 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 61,39 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa.
2. Fino al 16 gennaio 2008, sono sospesi per la zona di destinazione 1) Africa il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 21 novembre 2007, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 23 novembre 2007.
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