Art. 1

In vigore dal 19 nov 2007
Il regolamento (CE) n. 1425/2006 è modificato come segue: i) l’, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: « 1.   Sono imposti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di sacchi e sacchetti di plastica, contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, di cui ai codici NC ex 3923 21 00 , ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 e 3923 29 90 20).»; ii) nell’ la parte di frase «[…] può modificare l’, paragrafo 3» è sostituita dalla seguente: «[…] può modificare l’, paragrafo 2»; iii) all’allegato II la seguente società è inserita nell’elenco dei produttori thailandesi dopo «K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD»: Società Città «POLY PLAST (THAILAND) CO., LTD Samutsakorn»
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