Art. 1
In vigore dal 19 nov 2007
Il regolamento (CE) n. 1425/2006 è modificato come segue:
i)
l’, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«
1. Sono imposti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di sacchi e sacchetti di plastica, contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, di cui ai codici NC ex 3923 21 00 , ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 e 3923 29 90 20).»;
ii)
nell’ la parte di frase «[…] può modificare l’, paragrafo 3»
è sostituita dalla seguente: «[…] può modificare l’, paragrafo 2»;
iii)
all’allegato II la seguente società è inserita nell’elenco dei produttori thailandesi dopo «K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD»:
Società
Città
«POLY PLAST (THAILAND) CO., LTD
Samutsakorn»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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