Art. 2
In vigore dal 15 nov 2007
Le possibilità di pesca fissate nel protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:
Categoria di pesca
Tipo di peschereccio
Stato membro
Licenze o contingente
Pesca del tonno
Tonniere congelatrici con reti a circuizione
Spagna
23
Francia
19
Italia
1
Pesca del tonno
Pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT
Spagna
25
Francia
13
Portogallo
7
Regno Unito
5
Pesca del tonno
Pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT
Francia
26
Pesca demersale
Pesca sperimentale con lenza o con palangaro di profondità
Francia
5
Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
Storico versioni
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