Art. 2

In vigore dal 15 nov 2007
Le possibilità di pesca fissate nel protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente: Categoria di pesca Tipo di peschereccio Stato membro Licenze o contingente Pesca del tonno Tonniere congelatrici con reti a circuizione Spagna 23 Francia 19 Italia 1 Pesca del tonno Pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT Spagna 25 Francia 13 Portogallo 7 Regno Unito 5 Pesca del tonno Pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT Francia 26 Pesca demersale Pesca sperimentale con lenza o con palangaro di profondità Francia 5 Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
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