Art. 1

In vigore dal 15 nov 2007
Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue: 1. L’ è sostituito dal seguente: « I contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0745 e 09.0758 di cui all’allegato I non si applicano per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.» 2. L’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0850, 09.0851, 09.0852, 09.0854, 09.0855 e 09.0856.» 3. Gli allegati I e II sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1337:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo