Art. 1
In vigore dal 15 nov 2007
Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:
1.
L’ è sostituito dal seguente:
«
I contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0745 e 09.0758 di cui all’allegato I non si applicano per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.»
2.
L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Tuttavia, l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0850, 09.0851, 09.0852, 09.0854, 09.0855 e 09.0856.»
3.
Gli allegati I e II sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1337:oj#art-1