Art. 1
In vigore dal 15 nov 2007
Il regolamento (CE) n. 557/2007 è modificato come segue:
1)
nell'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 apposte sull'imballaggio di trasporto non sono modificate e restano su tale imballaggio fino al momento in cui le uova non sono estratte per essere immediatamente sottoposte a classificazione, stampigliatura, imballaggio o trasformazione.»;
2)
nell'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 30 giugno 2008 si applicano le seguenti disposizioni:
a)
gli obblighi in materia di stampigliatura stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 non si applicano alle uova prodotte nella Comunità e raccolte dall'operatore alimentare stesso, riconosciuto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, direttamente dai suoi fornitori abituali; in tal caso, la consegna avviene sotto l'intera responsabilità dell'operatore alimentare, che si impegna ad utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione;
b)
per le uova, diverse dalle uova di categoria A, importate da paesi terzi gli Stati membri possono esentare gli operatori dell'industria alimentare che ne facciano richiesta dagli obblighi di stampigliatura stabiliti nell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1028/2006, se i prodotti sono importati da paesi terzi che figurano negli elenchi e da operatori autorizzati a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 853/2004; tuttavia le uova suddette sono consegnate all'industria solo se la loro destinazione finale ai fini della trasformazione è controllata in conformità della procedura prevista nell'articolo 296 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*1); in tali casi il documento di controllo T5 reca, nella casella 104, una delle diciture riportate nell'allegato V.
(*1)
GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»;"
3)
nell'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le uova importate da paesi terzi sono stampigliate in modo chiaro e leggibile nel paese di origine con il relativo codice paese ISO 3166.»;
4)
il testo di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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