Art. 1

In vigore dal 13 nov 2007
L’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2223/96 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole che figurano all’allegato B entro i termini specificati per ogni tavola, fatte salve le deroghe ivi previste.»
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