Art. 1

In vigore dal 13 nov 2007
Il regolamento (CE) n. 1543/2000 è modificato come segue: 1) l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e in base al quadro definito nell’allegato I, un programma comunitario minimo comprendente le informazioni strettamente necessarie alle valutazioni scientifiche e un programma comunitario esteso comprendente, oltre ai dati previsti dal programma minimo, informazioni che consentano di migliorare in modo sostanziale le valutazioni scientifiche. Il primo programma comunitario coprirà gli anni dal 2002 al 2006 e il secondo programma comunitario coprirà gli anni 2007 e 2008.»; 2) l’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Ogni Stato membro definisce un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Il primo periodo di programmazione coprirà gli anni dal 2002 al 2006 compresi. Il secondo periodo di programmazione coprirà gli anni 2007 e 2008. Il programma descrive la raccolta dei dati dettagliati e i trattamenti necessari per ottenere dati aggregati secondo i principi di cui all’articolo 3. Si specificano inoltre le relazioni di tale programma con i programmi comunitari definiti a norma dell’articolo 5.»
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