Art. 1

In vigore dal 13 nov 2007
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 1-cianoguanidina (diciandiammide), classificabile al codice NC 2926 20 00 , originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 è del 49,1 %. 3.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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