Art. 1

In vigore dal 12 nov 2007
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue: 1) nell’articolo 9, le parole «1o giugno» sono sostituite dalle parole «1o maggio»; 2) nell’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Anteriormente al 20 maggio di ogni anno, gli Stati membri comunicano, in conformità del paragrafo 3, l’elenco degli operatori riconosciuti alla Commissione, la quale lo trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri. Solo gli importatori che figurano nell’elenco sono autorizzati a presentare domande di titolo a partire dal 1o giugno successivo per le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell’anno successivo, a norma degli articoli da 11 a 14.»; 3) nell’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente: a) dal 20 al 30 novembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno successivo; b) dal 1o al 10 giugno, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre successivo.»; 4) nell’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione sono validi unicamente durante il sottoperiodo per il quale sono rilasciati. I titoli di importazione contengono nella casella 24 una delle diciture riportate nell’allegato XX.»; 5) l’allegato del presente regolamento è inserito come allegato XX.
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