Art. 1

In vigore dal 9 nov 2007
Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, il testo del punto 4.4 è sostituito dal seguente: «4.4. Fino al 31 dicembre 2008, l’incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino a un massimo del 50 % in media della formula alimentare. Se gli alimenti in fase di conversione provengono da un’unità dell’azienda stessa, tale percentuale può arrivare all’80 %. A partire dal 1o gennaio 2009, l’incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino a un massimo del 30 % in media della formula alimentare. Se gli alimenti in fase di conversione provengono da un’unità dell’azienda stessa, la percentuale può arrivare al 60 %. Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti nel loro primo anno di conversione all’agricoltura biologica, purché tali prati e pascoli facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un’unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in fase di conversione e alimenti ottenuti da parcelle nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale combinata totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate nel primo e nel secondo comma. Le suddette percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.»
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