Art. 1

In vigore dal 8 nov 2007
Il regolamento (CE) n. 499/96 è modificato come segue: 1) Il testo degli è sostituito dal seguente: « I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti conformemente al disposto degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0810 e 09.0811. Articolo 3 Nel caso in cui il contingente tariffario del numero d’ordine 09.0810 per il codice NC 0306 19 30 relativo agli scampi congelati non sia esaurito entro la fine del 2007, il volume rimanente è riportato al corrispondente contingente tariffario per il 2008. A tal fine, i prelievi dal contingente tariffario per il 2007 cesseranno il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o aprile 2008. Il giorno lavorativo seguente, il saldo inutilizzato del contingente tariffario 2007 è reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile nel 2008. A decorrere da tale data, non possono più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni sul contingente tariffario specifico per il 2007.» 2) L’allegato è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
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