Art. 1
In vigore dal 7 nov 2007
All’articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006 è aggiunto il testo seguente:
«Inoltre, in deroga al primo comma del presente paragrafo, per i programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione tra il 15 ottobre e il 12 dicembre 2007, le spese effettuate in anticipo dagli organismi pagatori fino al 15 ottobre 2007 incluso sono oggetto di una dichiarazione di spese specifica entro il 12 dicembre 2007.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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