Art. 1

In vigore dal 7 nov 2007
All’articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006 è aggiunto il testo seguente: «Inoltre, in deroga al primo comma del presente paragrafo, per i programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione tra il 15 ottobre e il 12 dicembre 2007, le spese effettuate in anticipo dagli organismi pagatori fino al 15 ottobre 2007 incluso sono oggetto di una dichiarazione di spese specifica entro il 12 dicembre 2007.»
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