Art. 1

In vigore dal 6 nov 2007
All’ del regolamento (CE) n. 900/2007, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È aperta una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto: a) paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia (*1) e Montenegro; b) territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. Durante il periodo di validità della gara permanente di cui al primo comma si procede a gare parziali. (*1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in forza della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.» "
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