Art. 6

Frequenza di trasmissione

In vigore dal 5 nov 2007
Frequenza di trasmissione 1.   Il comandante trasmette le informazioni del giornale di bordo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. Il comandante trasmette inoltre i dati suddetti: a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera; b) subito dopo il completamento dell’ultima operazione di pesca; c) prima dell’entrata in porto; d) all’atto di ogni ispezione in mare; e) in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera. 2.   Il comandante può trasmettere correzioni del giornale di bordo elettronico e delle dichiarazioni di trasbordo fino all’ultima trasmissione effettuata al termine della bordata di pesca e prima dell’entrata in porto. Le correzioni devono essere facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di bordo elettronico e le correzioni ad essi apportate devono essere conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. 3.   Il comandante o i suoi mandatari trasmettono per via elettronica la dichiarazione di sbarco non appena questa è stata completata. 4.   Il comandante della nave cedente e quello della nave ricevente trasmettono per via elettronica i dati relativi al trasbordo non appena questo è stato effettuato. 5.   Il comandante conserva copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 a bordo del peschereccio per l'intera durata della bordata di pesca, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco.
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