Art. 14
Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri
In vigore dal 5 nov 2007
Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri
1. Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri è effettuato con il formato definito nell’allegato, basato sul linguaggio XML (extensible mark-up language).
2. Le correzioni alle informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente identificate.
3. Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.
4. I dati indicati nell’allegato che i comandanti sono tenuti a registrare nel giornale di bordo in conformità della normativa comunitaria sono obbligatori anche negli scambi tra Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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