Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 5 nov 2007
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica: a) ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri, a decorrere dal 1o gennaio 2010; b) ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri, a decorrere dal 1o luglio 2011; c) agli acquirenti registrati, ai centri d’asta registrati o ad altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR, a decorrere dal 1o gennaio 2009. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1o gennaio 2010 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1o luglio 2011 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso. 4.   In deroga alle date fissate al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle loro navi di lunghezza pari o inferiore a 15 metri anteriormente alle date suddette, in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006. 5.   Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione a condizioni che tali navi si conformino a tutte le disposizioni del presente regolamento. 6.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari a prescindere dalle acque o dai porti in cui effettuano operazioni di pesca. 7.   Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’acquacoltura.
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