Art. 1
In vigore dal 5 nov 2007
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di mandarini (compresi i tangerini e i mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 2008 30 55 , 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69). La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1295:oj#art-1