Art. 1
In vigore dal 30 ott 2007
Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dei prezzi minimi della barbabietola di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 318/2006 in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica è fissato, per la campagna di commercializzazione 2006/07, nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1281:oj#art-1