Art. 1

In vigore dal 30 ott 2007
Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dei prezzi minimi della barbabietola di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 318/2006 in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica è fissato, per la campagna di commercializzazione 2006/07, nell’allegato del presente regolamento.
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